Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5969 del 12/03/2018 (Rv. 647470 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Ambito applicativo - Passaggio in giudicato della sentenza prima della data di entrata in vigore del decreto - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condizioni per l'accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1 maggio 2011 dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal d.l. n. 216 del 2011, conv. in l. n. 14 del 2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto d.l. n. 98 del 2011.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non condonabile una "lite" che era stata definita con sentenza passata in giudicato nella data del 16 maggio 2011).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)