Sez. 1, Sentenza n. 13430 del 12/09/2003 (Rv. 566815 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Plurimi fatti costituenti fonte di prova - Accoglimento della domanda in primo grado sulla base di uno di essi, con assorbimento degli altri - Omessa specifica deduzione, da parte dell'appellato, di alcuno di tali fatti - Decadenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Ai fini della decadenza dalle domande non riproposte in appello, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., occorre distinguere tra i fatti costitutivi del diritto postulato con la domanda e i fatti dedotti quali fonti di prova dell'esistenza del diritto stesso: solo i fatti costitutivi del diritto, quando siano plurimi, debbono essere riproposti in appello dalla parte vittoriosa che li aveva dedotti, quando il giudice di primo grado abbia accolto la domanda sulla base di uno di essi, ritenendo assorbiti gli altri; i plurimi elementi di prova, quand'anche ritenuti in parte superflui dal giudice di primo grado, debbono invece essere valutati tutti dal giudice d'appello anche in mancanza di specifica deduzione dell'appellato, perché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)