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Sez. 3, Sentenza n. 4303 del 23/10/1989 (Rv. 463918 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDA DI RISOLUZIONE D'UN CONTRATTO PER PLURIME INADEMPIENZE - ACCOGLIMENTO SULLA BASE DI UNA DI TALI INADEMPIENZE - DICHIARAZIONE DI ASSORBIMENTO DELLE ALTRE - APPELLO DEL SOCCOMBENTE - APPELLO INCIDENTALE - IN ORDINE ALLE QUESTIONI NON ESAMINATE - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE - RICHIAMO DELLE PREDETTE QUESTIONI NELLE PROPRIE DIFESE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463918-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDA DI RISOLUZIONE D'UN CONTRATTO PER PLURIME INADEMPIENZE - ACCOGLIMENTO SULLA BASE DI UNA DI TALI INADEMPIENZE - DICHIARAZIONE DI ASSORBIMENTO DELLE ALTRE - APPELLO DEL SOCCOMBENTE - APPELLO INCIDENTALE - IN ORDINE ALLE QUESTIONI NON ESAMINATE - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE - RICHIAMO DELLE PREDETTE QUESTIONI NELLE PROPRIE DIFESE - NECESSITÀ.*

Qualora, proposta domanda di risoluzione di un contratto per plurimi inadempimenti addebitati al convenuto, il giudice di primo grado l'abbia accolta sulla base di uno dei denunziati inadempimenti senza statuire sugli altri, ritenendo assorbite le relative questioni, la parte vittoriosa, pur non avendo l'Onere di proporre appello incidentale in ordine alle questioni non esaminate, è tuttavia tenuto a richiamare le dette questioni nelle proprie difese, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ.. (Conf 2520/83, mass n 427383).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)