Sez. 3, Sentenza n. 11646 del 03/08/2002 (Rv. 556601 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | All'esecuzione o agli atti esecutivi - Caratteri e differenze - Omessa notificazione dell'atto di pignoramento - Strumento di contestazione - Opposizione agli atti esecutivi - Relativo termine di decadenza - Decorrenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata, deduca la violazione delle norme sulla notificazione dell'atto di pignoramento deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta, come tale, al relativo termine di decadenza di cinque giorni dal giorno del compimento dell'atto, termine che, quando, come nella specie, si tratti di atto che deve essere portato a conoscenza dell'interessato, decorre dal momento della conoscenza legale dell'atto stesso nell'ambito del processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)