Sez. 1, Sentenza n. 9658 del 03/10/1997 (Rv. 508505 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Rinvio della norma sanzionatoria ad un regolamento comunitario ponente il precetto - Avvenuta abrogazione del regolamento comunitario e sua sostituzione con altro regolamento - Perdurante operatività della norma sanzionatoria - Condizioni (Fattispecie in tema di art. 4, comma ottavo del D.L. n. 310 del 1987).
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di infrazioni amministrative, il richiamo fatto dalla norma sanzionatoria al regolamento comunitario che pone il precetto comporta che, nella correlazione tra disciplina precettiva e norma sanzionatoria, quest'ultima deve ritenersi riferita ai comportamenti così come imposti dalle norme comunitarie in essa specificamente indicate, finche gli obblighi comunitari restino concretamente in vigore. Tuttavia, in caso di abrogazione del regolamento CEE richiamato dalla norma sanzionatoria e di sostituzione dello stesso da parte di altro regolamento, la norma sanzionatoria può essere applicata se il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto rimangono immutati nella loro descrizione soggettiva e oggettiva, pur nel variare delle fonti comunitarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4 com. 8, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Comunitario del 1975 num. 1153, Regolam. Comunitario del 1989 num. 986
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)