Sez. 1, Sentenza n. 7187 del 09/07/1999 (Rv. 528435 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione delle disposizioni in materia di preparazione e commercio di mosti - Modifica del precetto con regolamento comunitario - Immediata applicabilità - Perdurante applicazione della norma sanzionatoria richiamante la normativa comunitaria.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla preparazione e commercio dei mosti, il regolamento CEE n.822/97 che ha modificato per la zona vinicola C ter, in cui è compresa la regione Puglia, il d.P.R. n.162 del 1965, elevando dall'8, 16 per cento al 9 per cento il tasso alcolometrico consentito, ha lasciato immutata la sanzione prevista dall'art.91 che continua ad applicarsi al precetto direttamente modificato dalla norma comunitaria.
Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 19, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)