Sez. 3 - , Sentenza n. 27166 del 28/12/2016 (Rv. 642346 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Decreto ingiuntivo – Liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Legittimazione del difensore ad intervenire nel relativo giudizio – Condizioni - Controversia relativa anche alla disposta distrazione – Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Il difensore antistatario in favore del quale siano state distratte le spese, liquidate con decreto ingiuntivo emesso a favore del suo assistito, non è legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione, e con una possibilità di interlocuzione limitata al profilo della distrazione e non anche estesa alla sussistenza del credito azionato in via monitoria o alla misura delle spese liquidate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)