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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017 (Rv. 646824 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Natura - Nuova domanda in giudizio - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione della relativa pronuncia - Norme processuali sui rapporti dipendenti - Applicabilità - Esclusione - Condanna del difensore distrattario alla restituzione - Ammissibilità - Omessa partecipazione al giudizio d'impugnazione - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2017-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646824-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)