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Sez. 1, Sentenza n. 4352 del 10/04/1997 Ud. (dep. 10/05/1997) Rv. 207438 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Elementi differenziali rispetto al reato di truffa - Indicazione - Ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207438-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

L'art. 642 cod. pen. - che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria - costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)