Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 12/12/1994 Ud. (dep. 02/05/1995) Rv. 201184 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Fraudolenta distruzione della cosa propria - In genere | Rapporti con il delitto di truffa - Concorso - Esclusione - Ragioni.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Fraudolenta distruzione della cosa propria - In genere
Il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 cod. pen.) costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa (art. 640 cod. pen.); nel primo, infatti, sono presenti gli stessi elementi della condotta caratterizzanti il secondo ed, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)