Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 17 del 1959
Massime (3)
Massima n. 776
- Procedimento innanzi alla corte costituzionale
- Correzione degli errori materiali delle sentenze
- Presupposti.
Leggi la massima
Non sussiste il presupposto per procedere alla correzione degli errori materiali della sentenza, qualora nella stessa non siano riscontrabili, omissioni od espressioni non corrispondenti a quello che la Corte effettivamente volle decidere.
Parametri
- art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massima n. 777
- Procedimento innanzi alla corte costituzionali
- Ricorso per correzione degli errori materiali delle sentenze
- Introduzioni di elementi nuovi di giudizio
- Inammissibilità.
Leggi la massima
Ai fini della procedura di correzione degli errori materiali delle sentenze la Corte non può prendere in esame dati di fatto addetti a sostegno del relativo ricorso ma non menzionati, a suo tempo, nell'ordinanza di rinvio o nelle deduzioni delle parti, e costituenti pertanto elementi nuovi di giudizio.
Parametri
- art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massima n. 778
- Procedimento innanzi alla corte costituzionale
- Domanda di revocazione fondata su elementi di fatto non menzionati in giudizio e su preteso errore di fatto non evidente o immediatamente accertabile
- Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 46 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 delle leggi sul consiglio di stato
- Manifesta infondatezza delle relative questioni.
Leggi la massima
Anche se fosse ammissibile la revocazione per le sentenze della Corte costituzionale, non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 C.P.C. in relazione all'art. 46 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, quando la revocazione sia invocata in base a dati di fatto introdotti in giudizio per la prima volta con la relativa domanda, perché in tal caso la sentenza non può dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Del pari non ricorre la suddetta ipotesi di revocazione quando l'errore invocato non sia evidente ed immediatamente accertabile, ma occorrano al riguardo nuovi e complessi calcoli. Nei casi suddetti la domanda di revocazione è manifestatamente infondata. (Nella specie l'Ente per la colonizzazione della maremma Tosco-laziale aveva chiesto alla Corte costituzionale la revocazione della sentenza n. 70 del 25 novembre 1958, con cui erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i decreti di esproprio del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952 n. 2825 e del 27 dicembre 1952 n. 3995, assumendo che gli stessi erano viziati solo parzialmente da illegittimità costituzionale perché il soggetto espropriato non era esente da espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente L. 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio per ettaro inferiore a L. 100, dato quest'ultimo introdotto per la prima volta in giudizio con la domanda di revocazione).
Norme impugnate
- art. 46 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
- art. 395, n. 4) c.p.c.
Parametri
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
punto 1
Ritenuto che la Corte con sentenza del 25 novembre 1958, n. 70, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 26 ottobre 1956, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952, n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953 suppl. ord. e del 22 gennaio 1953 suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
punto 2
Ritenuto che l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, con ricorso depositato il 31 dicembre 1958, ha chiesto alla Corte di dichiarare, in sede di correzione di errore materiale e di calcolo o in sede di revocazione della suddetta sentenza n. 70 del 1958, che i menzionati decreti sono viziati di parziale illegittimità costituzionale, perché la Società Pomaia non era esente da espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente lire 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio per ettaro inferiore a lire 100.
punto 3
Considerato che non sussiste nella sentenza il lamentato errore materiale e di calcolo, né omissione in riguardo al dato relativo al reddito dominicale medio per ettaro dei terreni di proprietà della società Pomaia, cui l'Ente Maremma si riferisce nel ricorso in esame, perché nella sentenza non vi ha alcuna svista od espressione non corrispondente a quello che la Corte effettivamente volle, od alcuna omissione; onde manca il presupposto stesso per procedere a correzione.
Non giova addurre che nella sentenza sia mancata la presa in considerazione di quel dato riguardante la valutazione e precisazione del reddito dominicale medio per ettaro, che ora per la prima volta l'Ente Maremma, portando un elemento nuovo nel giudizio, invoca al fine di conseguire, in sostanza, una riforma, sia pur parziale, della decisione; non giova, perché quel dato (a differenza dell'altro riguardante il reddito dominicale complessivo delle proprietà Pomaia) non fu rilevato o anche semplicemente adombrato nell'ordinanza della Corte di appello di Firenze, che investì questa Corte del giudizio di legittimità costituzionale, cosicché non competeva a questa Corte (come non può competerle ora) di prenderlo in esame.
In via di fatto risulta anche cha tale dato non fu in alcun modo eccepito, richiamato o posto in discussione dallo stesso ricorrente nelle pur diffuse ed elaborate memorie approntate nel corso del giudizio.
L'oggetto della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ordinanza della Corte di appello di Firenze era di stabilire a quale data dovessero venire riferiti i dati catastali dei terreni della società Pomaia in base all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Questa è l'unica questione che fu proposta nell'ordinanza, e che la Corte costituzionale doveva decidere, come in effetti decise, dichiarando la illegittimità costituzionale dei due decreti di esproprio che avevano fatto riferimento per i dati catastali ad una data posteriore al 15 novembre 1949, ad una data cioè che questa Corte ritenne e ritiene non corrispondente a quella fissata dal suddetto art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
punto 4
Considerato che non potrebbe nemmeno farsi luogo alla chiesta revocazione della sentenza, perché, anche quando essa fosse ammissibile per le decisioni della Corte costituzionale, non ricorrerebbe nella fattispecie l'ipotesi prevista al n. 4 dell'art. 395 del Cod. proc. civ., in relazione all'art. 46 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato, sia perché la sentenza non può dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, sia perché l'errore di fatto, che si assume, è tutt'altro che evidente ed immediatamente accertabile, come anche ora appare dal fatto che occorrerebbe ricorrere ad altri e complessi calcoli, che è da escludere possano essere compiuti in questa sede;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
1) rigetta la domanda dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di correzione della sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 1958, n. 70, per errore materiale proposta col ricorso del 31 dicembre 1958;
2) dichiara manifestamente infondata ogni altra questione proposta dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale col ricorso stesso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
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