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Sez. 3, Sentenza n. 4659 del 20/08/1984 (Rv. 436565 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - IN GENERE - ESISTENZA DI UN RAPPORTO GIURIDICO - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE DI CREDITORE, DA PARTE DEL GIURANTE, DI UNA DETERMINATA SOMMA NEI CONFRONTI DI ALTRI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436565-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - IN GENERE - ESISTENZA DI UN RAPPORTO GIURIDICO - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE DI CREDITORE, DA PARTE DEL GIURANTE, DI UNA DETERMINATA SOMMA NEI CONFRONTI DI ALTRI - AMMISSIBILITÀ.*

Seppure il giuramento non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull'esistenza o meno di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare la espressione di apprezzamenti su situazioni di tale natura, esso è tuttavia ammissibile sulla formula se il giurante sia o meno creditore verso altri di una determinata somma, trattandosi di una circostanza specifica, il cui elemento essenziale è costituito da un fatto storico preciso, la cui qualificazione non implica apprezzamenti di natura giuridica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)