Sez. 3, Sentenza n. 5456 del 12/03/2005 (Rv. 581912 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Canone per servizio comunale dell'acqua potabile - Contestazione da parte dell'utente della misura del corrispettivo richiesto - Domanda di accertamento della minor somma dovuta - Decisione - Necessaria determinazione del corrispettivo.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Qualora, in un giudizio d'equità del giudice di pace relativo al pagamento del canone per il servizio d'acqua potabile erogata dal Comune, l'utente contesti non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura del corrispettivo richiesto dall'Ente (così ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo stesso è stato determinato) e, quindi, chieda di accertare se sia dovuta la somma richiesta o una somma minore, la decisione, una volta che abbia condiviso l'assunto di negare validità al modo in cui il corrispettivo è stato commisurato, non si può limitare a dichiarare illegittima la richiesta del pagamento del canone, ma deve procedere alla determinazione di un diverso corrispettivo sulla base della corretta applicazione dei criteri predeterminati dal Comune, oppure, previa disapplicazione di questi ultimi, sulla base di un diverso criterio che ritenga adeguato al caso concreto (sulla base di tale principio la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)