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Sez. 3, Sentenza n. 9336 del 17/05/2004 (Rv. 572913 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Controversia concernente il pagamento dei canoni per erogazione di acqua potabile - Sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Ricorribilità per cassazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572913-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Sussiste "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", tale da precludere l'identificazione della "ratio decidendi" della pronunzia di equità emessa dal giudice di pace, là dove, in materia di canone per l'erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico, si afferma che, in difetto di rilevazione del consumo effettivo, non è comunque consentito in materia fare ricorso a criteri di consumo presuntivo minimo rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare, così sostanzialmente parificando la mancata rilevazione del consumo alla mancanza di consumo ed escludendo che sia dovuta qualunque somma da chi pure ha usufruito del servizio. Emerge infatti evidente, a tale stregua, l'inconciliabilità tra la obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti delle spese, e la esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, delle somme necessarie per assicurare l'efficienza dell'attività cui è tenuta. Un tal criterio equitativo adottato dal giudice non è oltretutto conforme al principio di buona amministrazione ex art. 97, primo comma, Cost., il cui rispetto, quale norma costituzionale e di rango superiore alla legge ordinaria, il giudice di pace è tenuto ad osservare anche nelle sentenze pronunziate secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)