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Sez. U, Sentenza n. 180 del 21/01/1976 (Rv. 378832 - 01)

CACCIA - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA - COSTITUZIONE SU TERRENI PRIVATI - ART 52 TU SULLA CACCIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 42 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1976-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378832-01

CACCIA - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA - COSTITUZIONE SU TERRENI PRIVATI - ART 52 TU SULLA CACCIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 42 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale sollevata nei confronti dell'art 52 del tu sulla caccia approvato con RD 5 giugno 1939 n 1016 (nel testo modificato dall'art 18 della legge 2 agosto 1967 n 799), sotto il riflesso che la Costituzione, su terreni privati, di zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, consentita dalla citata norma, essendo rivolta a soddisfare interessi particolari ed occasionali dei singoli soggetti dediti alla caccia, sarebbe in contrasto con l'art 42, terzo comma, cost, che autorizza l'imposizione di limiti alla proprieta privata soltanto per motivi di interesse generale. Invero, costituendo l'Esercizio dell'attivita venatoria esplicazione del diritto di liberta spettante ad ogni cittadino, deve ritenersi che le limitazioni del diritto di proprieta rivolte sia a consentire l'Esercizio della caccia, sia alla ricostituzione del patrimonio faunistico sono determinate da ragioni di interesse generale inerenti alla funzione sociale della proprieta e rientrano, pertanto, nella previsione di cui al citato art 42 cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 art. 52, Legge 02/08/1967 num. 799 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)