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Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024 (Rv. 670232-01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Commissione massimo scoperto - Periodicità di calcolo - Mancata previsione espressa - Nullità - Esclusione - Determinabilità.
Stato
decisa il 2024-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670232-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, laddove detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione secondo buona fede del testo contrattuale che valorizzi la comune volontà delle parti.

Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)