Sez. 1 - , Sentenza n. 12997 del 15/05/2019 (Rv. 654253 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Commissione di massimo scoperto - Conto corrente bancario affidato - Condizioni di validità - Art. 2 bis, comma 1, d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009 - Commissione di scoperto relative a conto non affidato - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
L'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1346, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 2 bis com. 1, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)