Sez. 1, Sentenza n. 10259 del 01/12/1994 (Rv. 488944 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Sentenza - Notificazione nei confronti della parte costituita - Effettuazione al procuratore nel suo domicilio (reale o eletto) - Necessità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata al procuratore nel domicilio (reale o eletto) del medesimo, mentre resta irrilevante sia l'indicazione della residenza o la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa, sia l'eventuale mancanza di tale indicazione o elezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)