Sez. 2, Sentenza n. 5118 del 22/05/1998 (Rv. 515707 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notificazioni ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Irreperibilità del Procuratore nel luogo indicato - Rinnovazione presso la nuova residenza risultante dalla relata - Necessità - Mancanza - Presso la cancelleria ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. che rinvia all'art. 170 commi primo e secondo, non essendo idonea a tal fine la notifica alla parte. Peraltro, nel caso in cui il procuratore non risulti reperibile nel luogo indicato in atti la notificazione deve rinnovarsi presso la nuova residenza dello stesso risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario o, in difetto, presso la cancelleria ove deve ritenersi eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, essendo divenuta inefficace la precedente elezione di domicilio, stante l'irreperibilità "in loco" del domiciliatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)