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Sez. L, Sentenza n. 9127 del 13/05/2004 (Rv. 572851 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Regimi aziendali integrativi - Estensione delle norme restrittive in materia di pensionamento anticipato, ex art. 3, comma diciannovesimo, lege n. 335 del 195 - Salvezza di disposizioni diverse e più favorevoli da parte della contrattazione collettiva - Riferimento ai soli contratti collettivi successivi alla entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa a pensione di anzianità a carico del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572851-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

L'art. 3, comma diciannovesimo, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nell'estendere ai regimi esonerativi, poi trasformati in integrativi, le norme restrittive in materia pensionistica, relative all'assicurazione generale obbligatoria, e, in particolare, nell'escludere la maturazione anticipata del diritto alla pensione di vecchiaia, fa tuttavia salve le disposizioni diverse e più favorevoli della contrattazione collettiva; tale salvezza si riferisce, peraltro, soltanto ai contratti collettivi successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335 del 1995, tenuto conto che il legislatore, una volta soppressi i regimi previdenziali esclusivi o esonerativi dell'a.g.o. e trasformati i medesimi in regimi integrativi, intese, in definitiva, stabilizzare il rapporto fra spesa previdenziale e prodotto interno lordo attraverso il ricorso al principio di solidarietà, e quindi di omogeneità dei trattamenti, di cui all'art. 38 Costituzione (v. Corte Cost. n. 393 del 2000), attribuendo, quindi, alle parti sociali la facoltà di derogare alla regolamentazione unica e di ripristinare i regimi di miglior favore solo in esito alla riconsiderazione del predetto rapporto di contabilità pubblica (Nella specie, la S.C., nel confermare, in applicazione del principio di cui in massima, la sentenza di secondo grado - che, in riforma della decisione del primo giudice, aveva respinto la domanda di un ex dipendente della Cassa di Risparmio di Torino, che aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 24 marzo 1997, di conseguire la pensione di anzianità a carico del Fondo pensioni per il personale della Cassa, sussistendo le condizioni previste dallo statuto del Fondo stesso, approvato con d.P.R. n. 469 del 1973 - , ha escluso il rilievo della circostanza che alla data delle dimissioni, e cioè ormai nella vigenza della legge n. 335 del 1995, il ricorrente avesse maturato i requisiti previsti in precedenza dallo statuto del Fondo, in quanto i presupposti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sia nella gestione speciale sia nel regime aziendale ormai divenuto integrativo erano quelli previsti dal regime ordinario, ed ha parimenti escluso l'ammissibilità del riconoscimento dell'ultrattività della disciplina dello statuto stesso, in deroga alla uniforme disciplina legale posta dalla legge n. 335 del 1995, deroga non prevista espressamente, né ricostruibile, secondo la S.C., in via sistematica).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 19 CORTE COST., Legge 20/11/1990 num. 357, Legge 30/12/1992 num. 503 art. 9, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)