Sez. L, Sentenza n. 3842 del 15/03/2003 (Rv. 561167 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Regimi aziendali integrativi - Estensione delle norme restrittive in materia di pensionamento anticipato, ex art. 3, diciannovesimo comma, legge n. 335 del 1995 - Salvezza di disposizioni diverse e più favorevoli da parte della contrattazione collettiva - Riferimento ai soli contratti collettivi successivi all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
L'art. 3, diciannovesimo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nell'estendere ai regimi esonerativi, poi trasformati in integrativi, le norme restrittive in materia pensionistica, relative all'assicurazione generale obbligatoria, e, in particolare, nell'escludere la maturazione anticipata del diritto alla pensione di vecchiaia, fa tuttavia salve le disposizioni diverse e più favorevoli della contrattazione collettiva; tale salvezza si riferisce, peraltro, soltanto ai contratti collettivi successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335 del 1995, tenuto conto che il legislatore, una volta soppressi i regimi previdenziali esclusivi o esonerativi dell'a.g.o. e trasformati i medesimi in regimi integrativi, intese, in definitiva, stabilizzare il rapporto fra spesa previdenziale e prodotto interno lordo attraverso il ricorso al principio di solidarietà, e quindi di omogeneità dei trattamenti, di cui all'art. 38 Costituzione (v. Corte Cost. n. 393 del 2000), attribuendo, quindi, alle parti sociali la facoltà di derogare alla regolamentazione unica e di ripristinare i regimi di miglior favore solo in esito alla riconsiderazione del predetto rapporto di contabilità pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)