Sez. L, Sentenza n. 6707 del 17/12/1981 (Rv. 417588 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRENDITORI SVOLGENTI ATTIVITÀ PLURIME - CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DETERMINANTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'UNO O ALL'ALTRO FONDO DI PREVIDENZA, CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'IMPRENDITORE DA PARTE DELL'INPS ALL'UNO O ALL'ALTRO SETTORE CONTRIBUTIVO - VALIDITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRENDITORI SVOLGENTI ATTIVITÀ PLURIME - CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DETERMINANTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'UNO O ALL'ALTRO FONDO DI PREVIDENZA, CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'IMPRENDITORE DA PARTE DELL'INPS ALL'UNO O ALL'ALTRO SETTORE CONTRIBUTIVO - VALIDITÀ.*
In tema di prestazioni previdenziali integrative a carico del datore di lavoro, devono ritenersi legittime, in difetto di espressi limiti di legge, le clausole dei contratti collettivi (nella specie, contratti postcorporativi per le imprese esercenti il trasporto e la spedizione), le quali, nei confronti di imprenditore con una pluralità di attività, fissino l'Obbligo di iscriversi all'uno o all'altro fondo di previdenza, non in relazione alla natura della attività principale, ma con esclusivo riferimento al dato formale dell'assegnazione dell'imprenditore medesimo, da parte dell'INPS, all'uno o all'altro settore contributivo obbligatorio. (Conf 4380/80, mass n 408255; (Conf 1063/78, mass n 390421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)