Sez. L, Sentenza n. 1209 del 04/03/1989 (Rv. 462095 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA INVALIDANTE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - GIUDIZIO RELATIVO - PROIEZIONE NEL FUTURO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA INVALIDANTE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - GIUDIZIO RELATIVO - PROIEZIONE NEL FUTURO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il superamento della soglia invalidante va verificato con riguardo alle condizioni dell'assicurato al tempo dell'accertamento ed il relativo giudizio - anche se deve tener conto del potenziale aggravarsi della riscontrata infermità in dipendenza della continuazione dell'attività lavorativa - non può essere proiettato nel futuro al punto da prefigurare e dare per scontate evenienze patologiche non presenti né prevedibili con certezza. (V 5123/86, mass n 447753; (Conf 2044/86, mass n 445246).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)