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Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 13/07/1977 (Rv. 386673 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - SOLVE ET REPETE - PRINCIPIO EX LEGGE N 2248 ALLEGATO E DEL 1865 - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI - INCIDENZA SUL PRINCIPIO EX LEGGE N 186 DEL 1942 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386673-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - SOLVE ET REPETE - PRINCIPIO EX LEGGE N 2248 ALLEGATO E DEL 1865 - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI - INCIDENZA SUL PRINCIPIO EX LEGGE N 186 DEL 1942 - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La disposizione di legge, la quale riproduca il contenuto di una precedente norma, gia dichiarata incostituzionale, e munita di piena efficacia fino a che non venga a sua volta dichiarata illegittima. Pertanto, in materia tributaria, la declaratoria d'incostituzionalita del principio del solve et repete, di cui all'art 6 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n 21 del 1961, non osta a che, nel procedimento davanti alle commissioni tributarie, venga applicato l'analogo principio previsto, con specifico riguardo a tale procedimento, dall'art 4 del RDL 5 marzo 1942 n 186, fino alla declaratoria di illegittimita di quest'ultima norma, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n 75 del 1962. (V 3423/73, mass n 367400).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/03/1942 num. 186 art. 4 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)