Sez. 1, Sentenza n. 3423 del 18/12/1973 (Rv. 367400 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISPOSIZIONE DI LEGGE RIPRODUCENTE IL CONTENUTO DI UNA NORMA GIA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - VALIDITA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISPOSIZIONE DI LEGGE RIPRODUCENTE IL CONTENUTO DI UNA NORMA GIA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - VALIDITA.*
Una disposizione di legge la quale riproduca, sotto qualsiasi Forma, il contenuto di una precedente norma, gia dichiarata incostituzionale, e munita di piena efficacia giuridica normativa sino a che venga, a sua volta, dichiarata non costituzionale. Pertanto, anche in ordine a tale disposizione deve essere applicato il principio, secondo cui la retroattivita delle decisioni di illegittimita costituzionale trova un limite invalicabile nell'avvenuto esaurimento del rapporto insorto sulla base delle leggi che sono state oggetto di queste pronunzie.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)