Sez. 3, Sentenza n. 3158 del 04/03/2003 (Rv. 560819 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore - Rivalutazione monetaria - Condizioni - Criteri - Risarcimento automatico - Esclusione - Prova - Onere a carico del creditore - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di obbligazioni pecuniarie il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria preteso ex art.1224 II. ò cod. civ. postula che il creditore offra la prova non soltanto della sua appartenenza a una determinata categoria economica ma anche del danno subito che, in mancanza di prova specifica, deve essere quanto meno allegato, così da consentire al giudice di verificare se, in relazione all'attività esercitata, il danno possa essersi verosimilmente prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)