Sez. L, Sentenza n. 14970 del 23/10/2002 (Rv. 558040 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Somme indebitamente versate - Effetti - Diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Prova - Ricorso al notorio ed a presunzioni - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Nell'azione proposta dal datore di lavoro per la restituzione di contributi previdenziali non dovuti trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo, ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto, nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria, che va riconosciuto nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; al fine di tale riconoscimento, lo stesso creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale criterio dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati), in modo da consentire al giudice di merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto, senza che la allegata qualità si risolva in un meccanismo di automatica rivalutazione di crediti (analogo a quello previsto per i lavoratori subordinati dall'art. 429 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)