Sez. 3, Sentenza n. 4483 del 09/05/1994 (Rv. 486537 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine | Atto di precetto - Sottoscrizione da parte di persona priva di mandato "ad litem" - Atti successivi del procedimento esecutivo iniziato e proseguito dalla medesima persona - Nullità del precetto e degli atti successivi - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi - Azione intrapresa per far valere la nullità degli atti successivi di esecuzione - Preclusione per il decorso del termine di cinque giorni - Esclusione.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine
La sottoscrizione dell'atto di precetto da parte di persona priva di mandato "ad litem" può essere fatta valere come motivo di opposizione agli atti esecutivi, sia in riferimento specifico allo stesso percetto, sia in riferimento ai singoli atti successivi del procedimento esecutivo che sia stato iniziato e proseguito dalla medesima persona in persistente difetto di rappresentanza. Pertanto, di fronte alla deduzione, in sede di opposizione, della suddetta carenza di mandato, il giudice ha il potere - dovere di verificare se la doglianza sia stata proposta al fine di conseguire la declaratoria di nullità del precetto oppure dei successivi atti dell'esecuzione, dovendosi escludere, in questo secondo caso, che l'azione intrapresa possa risultare preclusa dal decorso del termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione ex art. 617 avverso il solo precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)