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Sez. 3, Sentenza n. 4561 del 22/05/1997 (Rv. 504605 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Precetto - Difetto di "jus postulandi" - Atto ratificabile anche implicitamente per difetto di rappresentanza sostanziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504605-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

L'opposizione proposta per difetto di "jus postulandi" del procuratore dell'intimante un precetto è soggetta al termine di decadenza di cinque giorni, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., dalla notifica di tale atto, perché - essendo questo stesso atto un presupposto del successivo processo di esecuzione e configurazione, rispetto ad esso, il potere rappresentativo come rapporto di natura sostanziale, - esso è suscettibile di ratifica (con effetto "ex tunc" e con il solo limite delle salvezze delle preclusioni o decadenze anteriormente verificatesi), con qualsiasi altro successivo atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, di guisa che, nel predetto difetto, non è ravvisabile una causa di inesistenza, ma un vizio sanabile se non tempestivamente dedotto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)