Sez. L, Sentenza n. 7263 del 08/08/1996 (Rv. 499032 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dipendente di società aeroportuale - Procedimento penale - Ritiro dell'autorizzazione di accesso alle zone di lavoro - Licenziamento - Illegittimità - Assoluzione in sede penale - Riacquisto dell'autorizzazione di accesso - Risarcimento - Criteri - Retribuzioni maturate dopo la sentenza penale - Esclusione - Retribuzioni successive alla data della riacquistata autorizzazione - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il lavoratore (salve le specifiche ipotesi di particolare tutela accordata dalla legge) nel caso di sopravvenuta impossibilità, per "factum principis" o per altra ragione, di svolgimento delle mansioni assegnategli, non può pretendere la controprestazione retributiva, dalla cui corresponsione il datore resta pertanto esonerato, senza che a tal fine egli abbia alcun onere di dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse per le quali non si configuri il suddetto impedimento; pertanto solo con il venir meno di questo risulta ripristinato l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro. (Nella specie la sentenza di merito - annullata sul punto dalla S.C. - riconosciuta l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore aeroportuale, al quale, in pendenza di procedimento penale, poi conclusosi favorevolmente, era stata ritirata l'autorizzazione all'accesso nelle zone aeroportuali aveva commisurato il risarcimento dovuto al dipendente all'ammontare delle retribuzioni maturate dalla data della sentenza assolutoria anziché da quella della riacquisita disponibilità della tessera d'accesso nei luoghi di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1463, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)