Sez. U, Sentenza n. 7380 del 19/07/1990 (Rv. 468293 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
In caso di licenziamento dichiarato illegittimo - che incide solo sulla continuità di fatto della prestazione lavorativa, ma è inidoneo ad interrompere il rapporto - la reintegrazione ex art. 18 dello statuto ripristina la situazione qua ante e si attua con l'ottemperanza da parte del datore di lavoro al comando giudiziale di riammettere il lavoratore in azienda, nonché con l'attribuzione a quest'ultimo del diritto al ristoro del danno subito, per la Determinazione del quale costituiscono normale parametro di commisurazione le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto. Pertanto il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. (Conf 276285, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)