Sez. L, Sentenza n. 1567 del 06/03/1984 (Rv. 433645 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PARTICOLARE - INSUSSISTENZA - ELEMENTI MEDICO-LEGALI - RILEVANZA - LIMITI - INSERIMENTO DI QUELLI NEL QUADRO DI TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI DISPONIBILI ED INFLUENTI - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PARTICOLARE - INSUSSISTENZA - ELEMENTI MEDICO-LEGALI - RILEVANZA - LIMITI - INSERIMENTO DI QUELLI NEL QUADRO DI TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI DISPONIBILI ED INFLUENTI - NECESSITÀ.*
Il principio per cui il giudice del merito che aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio non è tenuto ad una particolare motivazione vale solo quando l'esito positivo del controllo del giudice sull'indagine, di natura esclusivamente tecnica, affidata al consulente debba manifestarsi con le ragioni ed argomentazioni già espresse negli elaborati peritali e, comunque, non dispensa il giudice stesso dall'esporre, oltre il motivo dell'adesione alla risposta tecnica del consulente, le ragioni ulteriori che, con l'inserimento di questa nel quadro di tutti gli elementi disponibili, lo inducono a formarsi il convincimento sul punto da decidere; ciò in particolare nei giudizi in tema di Invalidità pensionabile, ove l'ausiliare medico-legale del giudice deve non tanto esprimere un'opinione conclusiva sulla misura della riduzione della capacità di guadagno (ancorata anche a fattori estranei a quelli di stretta Competenza sanitaria), quanto reperire ed evidenziare gli elementi medico-legali che il giudice utilizzerà per la propria valutazione, non rinunziabile né delegabile. (V 1327/81, mass n 411932; (V 3224/79, mass n 399595).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)