Sez. L, Sentenza n. 3224 del 06/06/1979 (Rv. 399595 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - COMPITI DEL CONSULENTE TECNICO - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EXTRAPATOLOGICI E DELLE POSSIBILITA PER L'ASSICURATO DI DEDICARSI AD OCCUPAZIONI AFFINI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - COMPITI DEL CONSULENTE TECNICO - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EXTRAPATOLOGICI E DELLE POSSIBILITA PER L'ASSICURATO DI DEDICARSI AD OCCUPAZIONI AFFINI - ESCLUSIONE.*
La valutazione degli elementi extrapatologici e delle possibilita per l'assicurato di dedicarsi ad occupazioni affini a quelle precedentemente svolte, che siano compatibili con le sue condizioni psicofisiche e confacenti alle sue attitudini, non rientra fra i compiti del consulente tecnico nominato per accertare l'esistenza di una invalidita pensionabile, anche se, in detta valutazione, il giudice deve necessariamente tenere specifico conto delle indicazioni di natura clinica fornite dallo stesso consulente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)