Sez. 2, Sentenza n. 15186 del 09/06/2008 (Rv. 603730 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Emissione di assegni bancari senza autorizzazione (articolo 1 della legge 15 dicembre 1990 n.386) commessa prima dell'avvenuta depenalizzazione (d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507) - Prescrizione ex art. 28 legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Individuazione - Atti provenienti dall'autorità giudiziaria penale - Ricezione da parte del Prefetto - Esercizio della potestà sanzionatoria - Inizio della decorrenza della prescrizione - Coincidenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Nel caso di emissione di assegni bancari senza autorizzazione (articolo 1 della legge 15 dicembre 1990 n.386), commessa prima dell'avvenuta depenalizzazione ex d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507, il termine prescrizionale di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n.689, comincia a decorrere non dal momento in cui l'illecito è stato commesso, bensì, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., solo dal momento in cui, a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, si è reso possibile da parte del prefetto, con la ricezione degli atti provenienti dall'autorità giudiziaria penale, l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)