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Sez. 2, Sentenza n. 9235 del 04/05/2005 (Rv. 581633 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Applicazione di sanzioni amministrative - Prescrizione - Decorrenza dalla ricezione degli atti da parte della competente autorità amministrativa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581633-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

In tema di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, la prescrizione del diritto a riscuotere la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa decorre non dal momento in cui è stata commessa la violazione ma da quello in cui gli atti, trasmessi dall'autorità giudiziaria, pervengono all'autorità amministrativa, poichè soltanto dal ricevimento degli atti l'amministrazione è in grado di esercitare il relativo diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)