Sez. 2, Sentenza n. 5723 del 02/12/2014 Ud. (dep. 09/02/2015) Rv. 262279 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Individuazione della "lex mitior" - Ambito di operatività - Profili attinenti alla esecuzione della pena - Indulto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In caso di successione di leggi penali nel tempo, all'individuazione della "lex mitior" deve procedersi attraverso una valutazione in concreto della pena da infliggere, senza però considerare gli effetti di quegli istituti, come l'indulto, che intervengono nella fase esecutiva e costituiscono, pertanto, un "posterius" rispetto al momento di determinazione della sanzione. (Fattispecie relativa ad una pluralità di fatti di concussione in continuazione, commessi tra l'aprile 2004 ed il giugno 2006, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che nell'individuazione sia della violazione più grave sia della "lex mitior" considerava irrilevante la circostanza che per taluni dei fatti avrebbe operato la riduzione per l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)