Sez. U, Sentenza n. 12228 del 24/10/2013 Ud. (dep. 14/03/2014) Rv. 258473 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Induzione indebita a dare o promettere utilità - Fattispecie introdotta dalla legge n. 190 del 2012 - Continuità normativa con la concussione per induzione punita in precedenza dall'art. 317 cod. pen. - Configurabilità - Punibilità delle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 - Configurabilità - Applicabilità del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)