diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 24658 del 02/12/2016 (Rv. 642040 - 02)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - IN GENERE | Azione a tutela dei brevetti ed azione in materia di concorrenza sleale - Natura e presupposti - Differenze - Conseguenze - Cumulo delle due azioni - Possibilità - Condizioni - Prova della condotta di concorrenza sleale - Necessità - Semplice deduzione della violazione di brevetto - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642040-02

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - IN GENERE

Le azioni concesse a tutela dei brevetti e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi ed autonomi: le prime, di carattere reale “erga omnes”, sono dirette alla protezione di diritti reali assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli; le seconde, di carattere personale, sono volte all'accertamento dell'illecito concorrenziale nelle sue varie manifestazioni ed alla pronunzia sanzionatrice delle conseguenze dannose. Ne consegue che, pur potendo le due azioni essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente l'una è condizionata o dipendente dall'altra, nel senso che, se è vero che la medesima condotta può costituire violazione sia della normativa a tutela del brevetto, sia di quella posta a contrasto della concorrenza sleale, ciò nondimeno, la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non è automaticamente implicata dalla denuncia di contraffazione del brevetto, dovendo quest’ultimo comprovare, altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall'articolo 2598 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)