Sez. 1, Sentenza n. 9728 del 07/11/1996 (Rv. 500402 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE | Azione concessa a tutela dei brevetti ed azione in materia di concorrenza sleale - Natura e presupposti - Distinzione - Conseguenze - Cumulo delle due azioni - Ammissibilità.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE
La normativa sui brevetti riconosce diritti reali assoluti su beni immateriali ed attribuisce, ai titolari di quei diritti, azioni reali "erga omnes" dirette alla rimozione delle usurpazioni e delle contraffazioni, mentre la normativa sulla concorrenza sleale attribuisce azioni personali intese ad ottenere sanzioni nei confronti di chi ha posto in essere atti illeciti concorrenziali. L'autonomia e la diversità delle due azioni comportano la loro cumulabilità nello stesso giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2592, Cod. Civ. art. 2593, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2599, Cod. Civ. art. 2600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)