Sez. 2 - , Ordinanza n. 1623 del 23/01/2018 (Rv. 647301 - 01)
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Consorzi per la gestione delle strade vicinali – Potestà provvedimentale del Comune – Potere di escludere determinati soggetti dal consorzio – Omessa impugnazione del provvedimento dinanzi al g.a. – Successive controversie dinanzi al g.o. – Potere di disapplicazione ex art. 5 l. n. 2248 del 1865, all. E - Esclusione.
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In caso di consorzio istituito ai sensi del d. lgs. lgt. n. 1446 del 1918, ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito, nonché ai sensi dell’art. 14 della l. n. 126 del 1958, il Comune non esaurisce la propria potestà provvedimentale con la delibera istitutiva del Consiglio Comunale, ma conserva il potere di incidere, sempre attraverso atti amministrativi autoritativi, sulla vita del consorzio, ben potendo deliberare il suo scioglimento ovvero sue modificazioni oggettive o soggettive. Ne consegue che, in presenza di un provvedimento che escluda determinati soggetti dal consorzio, non è possibile, in difetto di una tempestiva impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, porre in discussione, nelle successive controversie instaurate dinanzi al giudice ordinario in ordine ai rapporti tra consorzio e consorziati, l’efficacia del provvedimento adottato, dovendosi altresì escludere il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 01/09/1918 num. 1446, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)