Sez. 2, Sentenza n. 3027 del 15/05/1982 (Rv. 420956 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - CONSENSO DEL SOTTOSCRITTORE SUL CONTENUTO DEL DOCUMENTO - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - NEI CONFRONTI DELL'ANALFABETA CAPACE DI SOTTOSCRIVERE - OPERATIVITÀ - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - CONSENSO DEL SOTTOSCRITTORE SUL CONTENUTO DEL DOCUMENTO - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - NEI CONFRONTI DELL'ANALFABETA CAPACE DI SOTTOSCRIVERE - OPERATIVITÀ - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*
La sottoscrizione della scrittura privata costituisce un elemento necessario e sufficiente, fino a querela di falso, per l'imputazione al soggetto, interessato al regolamento di interessi in essa contenuto, della dichiarazione inserita nel documento, in quanto dalla sottoscrizione deriva una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento. Tale presunzione opera sia nei confronti di chi sappia leggere e scrivere, che nei riguardi dell'analfabeta, capace di sottoscrivere, il quale abbia apposto la propria firma alla scrittura da altri predisposta, essendo entrambi in grado di controllarne il contenuto: il primo con la lettura diretta del documento, il secondo ricorrendo ad altri mezzi, come la lettura da parte di un terzo. Le diverse modalità per l'Esercizio di detto controllo da parte dell'analfabeta comportano soltanto la necessità di una differente valutazione dell'idoneità della prova contraria, che sia stata offerta per superare l'indicata presunzione relativa. (V 4126/79, mass n 400631; (V 73/65, mass n 310054; (Conf 251/76, mass n 378907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)