Sez. 2, Sentenza n. 251 del 26/01/1976 (Rv. 378907 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - EFFICACIA - PRESUNZIONE DI CONSENSO DEL SOTTOSCRITTORE - ANALFABETA - IRRILEVANZA - LIMITI - PROVA CONTRARIA - VALUTAZIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - EFFICACIA - PRESUNZIONE DI CONSENSO DEL SOTTOSCRITTORE - ANALFABETA - IRRILEVANZA - LIMITI - PROVA CONTRARIA - VALUTAZIONE.*
Dall'apposizione sulla scrittura privata della firma autografa del soggetto interessato al regolamento di interessi in essa contenuto, la quale e elemento necessario e sufficiente, fino a querela di falso, per l'imputazione al soggetto medesimo della dichiarazione inserita nel documento (art 2702 cod civ), deriva una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore sul contenuto della scrittura. Tale presunzione opera sia nei confronti di chi sappia leggere e scrivere, che nei confronti dell'analfabeta, capace di sottoscrivere, il quale abbia apposto la propria firma alla scrittura da altri predisposta, in considerazione del fatto che entrambi sono in grado di controllarne il contenuto; il primo, con la lettura diretta del documento, il secondo, ricorrendo ad altri mezzi, quale la lettura da parte di un terzo. Le diverse modalita per l'Esercizio di detto controllo da parte dell'analfabeta comportano soltanto la necessita di una differente valutazione dell'idoneita della prova contraria, che sia stata offerta per superare l'indicata presunzione relativa. (V 73/65, mass n 310054; (V 2049/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)