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Sez. 3, Sentenza n. 609 del 05/03/1973 (Rv. 362704 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - DIFFERENZA TRA ESPROMISSIONE E FIDEIUSSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362704-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - DIFFERENZA TRA ESPROMISSIONE E FIDEIUSSIONE.*

Il criterio discriminatore essenziale tra espromissione e fideiussione e fondato sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell'espromissione, in cui l'attivita dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa e costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalita di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto; nella fidejussione, invece, la finalita di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell'accessorieta dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)