Sez. 5, Sentenza n. 3618 del 24/02/2016 (Rv. 639035 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Piattaforme petrolifere - Soggezione all'imposta - Fondamento - Determinazione della base imponibile - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'ICI, sono sottoposte all'imposta e classificabili nella cat. D/7, attesa la loro riconducibilità al concetto d'immobile ai fini civili e fiscali, suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio, le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita, secondo i criteri stabiliti nell'art. 7, comma 3, penultimo periodo, del d.l. n. 333 del 1992, convertito in l. n. 359 del 1992, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)