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Sez. T, Sentenza n. 14542 del 30/05/2025 (Rv. 675267-03)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Piattaforme petrolifere marine - Soggezione all'imposta - Fondamento - Determinazione della base imponibile - Criteri.
Stato
decisa il 2025-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675267-03

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU

In tema di IMU, attesa la riconducibilità al concetto d'immobile ai fini civili e fiscali, per suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio sono soggette all'imposta e classificabili nella categoria D/7 le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)