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Sez. U, Sentenza n. 37 del 05/02/1999 (Rv. 522981 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversie fra soci assegnatari e soci non assegnatari - Devoluzione alle commissioni di vigilanza (e poi al giudice amministrativo) - Presupposto - Godimento del contributo statale da parte della cooperativa - Necessità - Mancata prova - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522981-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Le controversie fra soci assegnatari e soci non assegnatari, nelle cooperative per la costruzione di alloggi economici e popolari sono devolute alle commissioni di vigilanza (e poi al giudice amministrativo) sempre che sussista il presupposto del godimento del contributo statale da parte della cooperativa, tenendo conto che una cooperativa edilizia è qualificabile come "sovvenzionata dallo Stato" - e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938, sulla devoluzione di determinate controversie alla cognizione del giudice amministrativo, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario - solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto conseguito il contributo medesimo. In mancanza della prova del godimento del contributo suddetto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)