Sez. U, Sentenza n. 9973 del 14/11/1996 (Rv. 500542 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperative edilizie - Disciplina ex art. 131 R.D. n. 1165 del 1938 - Operatività - Condizioni - Conseguimento contributo dello Stato - Mera ammissione al finanziamento pubblico - Influenza sulla giurisdizione - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Una cooperativa edilizia è qualificabile come "sovvenzionata dallo Stato" - e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 131 del R.D. n. 1165 del 1938, sulla devoluzione di determinate controversie alla cognizione del giudice amministrativo, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario - solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto conseguito il contributo medesimo, restando irrilevante, ai fini della giurisdizione, la semplice ammissione al finanziamento pubblico.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)