Sez. 6, Sentenza n. 6187 del 21/01/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289487-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti - Verifica attuale ed individualizzata - Onere a carico della Corte di appello - Sussistenza - Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Moldavia.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, nel caso in cui emerga da fonti conoscitive qualificate un generale rischio, per l'estradando, di un trattamento inumano o degradante nello Stato richiedente, è tenuta ad acquisire informazioni complete, attuali ed individualizzate sulle specifiche condizioni di detenzione cui sarà sottoposto quest'ultimo in caso di consegna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione favorevole all'estradizione verso la Moldavia, rilevando che, a fronte delle criticità emergenti dai rapporti del 30 giugno 2016 e 13 dicembre 2018 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa e degli impegni di monitoraggio assunti nel 2025 dalla Commissione europea relativi a tale Stato, non erano state acquisite assicurazioni specifiche in ordine al trattamento riservato all'estradando, anche con riguardo al rischio di discriminazione connesso al suo orientamento sessuale).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)