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Sez. 2, Sentenza n. 3875 del 15/06/1981 (Rv. 414522 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - PERITO (O COLLEGIO DEI PERITI) NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE EX ART 32 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - ONORARI - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414522-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - PERITO (O COLLEGIO DEI PERITI) NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE EX ART 32 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - ONORARI - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Gli onorari dovuti al perito (od al collegio dei periti) nominato dal Presidente del tribunale a norma dell'art 32 della legge 25 giugno 1865 n 2359, per procedere alla stima dei beni da espropriare - data la provenienza del relativo incarico da un giudice e la connessione dello stesso con esigenze proprie dell'attivita giudiziaria - vanno liquidati in base alla tariffa giudiziaria stabilita dalla legge 1 dicembre 1956 n 1426, la quale, come fatto palese dal titolo, regola i compensi spettanti a periti e consulenti per operazioni eseguite 'a richiesta dell'autorita giudiziarià, e non gia alla stregua della tariffa professionale, applicabile solo per gli incarichi conferiti da privati. (V 4823/80, mass n 408649).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 34 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 38, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 47, Legge 01/12/1956 num. 1426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)