Sez. 5, Sentenza n. 17528 del 28/07/2009 (Rv. 609115 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO | Sanzioni amministrative tributarie - Definitività - Pagamento - Istanza di rimborso fondata sull'intervenuta abrogazione della violazione contestata - Silenzio rifiuto - Impugnabilità - Esclusione - Art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Inapplicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso di somme versate in sede esecutiva per sanzioni amministrative tributarie divenute definitive, è inammissibile se fondata sull'intervenuta abrogazione della violazione contestata, non riguardando vizi propri dell'atto, così come previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Né rileva che l'invocata abrogazione riguardi una sanzione amministrativa irrogata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nell'introdurre il principio del "favor rei" (art. 3), ne ha esteso l'applicabilità ai procedimenti sanzionatori in corso (art. 25, comma 2), dovendosi intendere per tali solo quelli vertenti sull'applicabilità della sanzione, ossia sulla sussistenza del fatto, sulla sua natura di violazione sanzionata e sulla mancanza di cause di esclusione della sanzione stessa, nella specie non più contestabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)